Art. 2 — Misure in materia di accise
In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, ((di cui al)) decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data)), nelle seguenti misure:
- a)benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
- b)oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
- c)gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi. Agli oneri derivanti dal comma 1 ((,)) valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
Testo vigente dal 17 maggio 2026
