Art. 4 — Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, e' riconosciuto alle imprese esercenti l'attivita' di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ((,)) sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti ((...)) provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Testo vigente dal 17 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 2026 al 17 maggio 2026. 1 parola tolta.

… in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanzeaggiunto: , sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui … nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti tolto: europeiaggiunto: ... provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-18;33~art4 · fonte del testo

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