Art. 15 — Norme finanziarie
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e' incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni di euro per l'anno 2014, agli articoli 5-ter e 5-quater, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, all'articolo 7, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, all'articolo 8, pari a 65 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma 7, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2015, a 11,5 milioni di euro per il 2016 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2017, e al comma 1 del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:
- a)quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- a-bis)per le finalita' di cui agli articoli 5-ter e 5-quater, quanto a 600.000 euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali'' della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), limitatamente alla parte corrente, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
- b)quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12;
- c)quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14 comma 2;
- d)quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3;
- e)quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1;
- e-bis)per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 8 milioni di euro per l'anno 2014; 3
- e-ter)per le finalita' di cui all'articolo 8, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. 3 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano, a decorrere dall'anno 2014, nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro, ivi incluse le spese di manutenzione straordinaria degli immobili e le eventuali minori entrate per il bilancio dello Stato. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5
3Il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa previsti dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo 25, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; tali ulteriori incrementi sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia."
Testo vigente dal 30 novembre 2013
