A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli ((articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941)), le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ed alle conseguenti necessita' organizzative, e comunque non oltre il 2 gennaio 2000, le tabelle e i criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall'aggiunta alla tabella ed ai criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello stesso circondario. Resta salva l'adozione dei provvedimenti in via d'urgenza ((previsti dal comma 2 dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941)).
Testo vigente dal 24 luglio 1999
