L'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo19 febbraio 1998, n. 51, e' cosi' ulteriormente modificato:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti)";
- b)il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici e' effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura.".
Testo vigente dal 19 maggio 1999
