Dopo il secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' aggiunto il seguente: "In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformita' della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga puo' essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze".
Testo vigente dal 24 luglio 1999
