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In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID-19 e della conseguente incidenza di detti provvedimenti sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «non oltre il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2021». In considerazione del calo di traffico registrato sulle autostrade italiane derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici e di salvaguardare i livelli occupazionali, e' prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale. La proroga non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle concessioni di cui al primo periodo e gia' definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 171, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole «I compiti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita' degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonche' le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti, i compiti». All'articolo 114, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Il progetto» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita' ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.».

Testo in vigore dal 10 settembre 2021 al 10 novembre 2021

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 147/2025

    Ha colpito questo articolo
    14 ottobre 2025

    Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., l’art. 24, comma 10-bis, del d.l. n. 4 del 2022, come conv., e l’art. 10, comma 4, del d.l. n. 198 del 2022, come conv. che hanno ulteriormente modificato il testo dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, come conv., spostando di volta in volta in avanti i termini per l’aggiornamento dei PEF e per l’adeguamento delle tariffe, rispettivamente al 31 dicembre 2021, al 31 ottobre 2022 e al 31 dicembre 2023, contestualmente differendo ulteriormente anche i termini per l’adeguamento tariffario delle annualità 2020 e 2021; 2020, 2021 e 2022; e 2020, 2021, 2022 e 2023. Tali disposizioni, incidendo sul testo originario dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, hanno ulteriormente differito i termini ivi previsti, così aggravando i vizi di costituzionalità accertati. Gli atti legislativi in questione, nella loro sequenza, sono ancor più sintomatici del cattivo uso del potere legislativo sopra riscontrato.

    Art. 13 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ((delle ferrovie e)) delle infrastrutture stradali e autostradali · Art. 24 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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11 versioni dal 2021

2021oggi
  1. 16 ottobre 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 20 luglio 2025 — 16 ottobre 2025per 3 mesi
  3. 1 gennaio 2025 — 20 luglio 2025per 7 mesi
  4. 13 dicembre 2024 — 1 gennaio 2025per 19 giorni
  5. 21 agosto 2024 — 13 dicembre 2024per 4 mesi
  6. 30 giugno 2024 — 21 agosto 2024per un mese
  7. 28 febbraio 2023 — 30 giugno 2024per un anno
  8. 30 dicembre 2022 — 28 febbraio 2023per 2 mesi
  9. 1 gennaio 2022 — 30 dicembre 2022per 12 mesi
  10. 10 novembre 2021 — 1 gennaio 2022per un mese
  11. 10 settembre 2021 — 10 novembre 2021testo originarioper 2 mesi

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-10;121~art2 · fonte del testo

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