Art. 24 — Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada

In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate per la medesima finalita' dall'articolo 51, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli enti di cui al comma 2 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui al comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma 3, possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche' per le finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con le stesse modalita' di cui al comma 3, gli enti di cui al comma 2 rendicontano entro il 31 gennaio 2023 l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonche' al fine di sostenere gli investimenti, le autorita' competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilita' ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non puo' in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformita' al predetto regolamento. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID- 19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo e' determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime finalita' del comma 6, il fondo di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementato per l'anno 2022 di 5 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 del presente articolo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 6 e 7. Relativamente agli interventi di cui al comma 6, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia dei decreti di cui al comma 8 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2022". 42 All'articolo 3, comma 11-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: "ricompresi nel piano predisposto dalla Societa' ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

42

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 luglio - 14 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 15/10/2025, n. 42), ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 10-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25".

Testo vigente dal 16 ottobre 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 147/2025

    Ha colpito questo articolo
    14 ottobre 2025

    Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., l’art. 24, comma 10-bis, del d.l. n. 4 del 2022, come conv., e l’art. 10, comma 4, del d.l. n. 198 del 2022, come conv. che hanno ulteriormente modificato il testo dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, come conv., spostando di volta in volta in avanti i termini per l’aggiornamento dei PEF e per l’adeguamento delle tariffe, rispettivamente al 31 dicembre 2021, al 31 ottobre 2022 e al 31 dicembre 2023, contestualmente differendo ulteriormente anche i termini per l’adeguamento tariffario delle annualità 2020 e 2021; 2020, 2021 e 2022; e 2020, 2021, 2022 e 2023. Tali disposizioni, incidendo sul testo originario dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, hanno ulteriormente differito i termini ivi previsti, così aggravando i vizi di costituzionalità accertati. Gli atti legislativi in questione, nella loro sequenza, sono ancor più sintomatici del cattivo uso del potere legislativo sopra riscontrato.

    Art. 13 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni · Art. 13 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ((delle ferrovie e)) delle infrastrutture stradali e autostradali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2022 al 16 ottobre 2025. 4 parole tolte.

… a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. tolto: 5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e … complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformita' al predetto regolamentoaggiunto: . In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID- 19 e al … n. 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2022". tolto: 10-ter. All'articolo 3, comma 11-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con … piano predisposto dalla Societa' ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 7 luglio - 14 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 15/10/2025, n. 42), ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 10-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-01-27;4~art24 · fonte del testo

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