Art. 7-bis — Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali

COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 2024, N. 193. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 2024, N. 193. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7-quater. 8 Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la proroga, fino al ((3 agosto 2028)), del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonche' la proroga, fino al ((10 dicembre 2028)), del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145

8

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023".

Testo vigente dal 27 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 2024 al 27 giugno 2026. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… procedimento per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la proroga, fino al 3 agosto tolto: 2026 aggiunto: 2028, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione … Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonche' la proroga, fino al 10 dicembre tolto: 2026 aggiunto: 2028, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-16;68~art7bis · fonte del testo

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