Art. 24 — Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione

In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle citta' metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

  • a)concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  • b)sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
  • c)sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
  • d)edilizia pubblica e privata;
  • e)organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilita';
  • f)protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
  • g)ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e' disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonche' in conformita' al principio di funzionalita' rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  • a)specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
  • b)fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
  • a)attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
  • b)trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu' funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). 7 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

7

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (che ha disposto l'abrogazione dei commi 9 e 10 del presente articolo).

Testo vigente dal 15 agosto 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 164/2013

    Parametro
    27 giugno 2013

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

    Art. 24 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 76 cost. · Art. 117 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2010 al 15 agosto 2012. 82 parole tolte, 40 parole aggiunte.

… sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. tolto: A seguito dell'attuazione della disciplina delle citta' metropolitane e a decorrere dall'istituzione della citta' metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla citta' metropolitana di Roma capitale. Per la citta' metropolitana di Roma capitale si applica l'articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera d). La citta' metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della citta' metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (che ha disposto l'abrogazione dei commi 9 e 10 del presente articolo).

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urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art24 · fonte del testo

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