Ai fini dei capi dal II al VII del presente decreto si intendono per:

  • a)«forma digitale»: la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale;
  • b)«tecnologia a registro distribuito» o «DLT»: la tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022;
  • c)«strumenti finanziari digitali»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto emessi su un registro per la circolazione digitale;
  • d)«registro per la circolazione digitale» o «registro»: un registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2022/858 utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del presente decreto;
  • e)«emittente»: il soggetto che emette o intende emettere strumenti finanziari digitali;
  • f)«infrastruttura di mercato DLT»: un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
  • g)«MTF DLT»: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2022/858;
  • h)«SS DLT»: un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2022/858;
  • i)«TSS DLT»: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2022/858;
  • j)«gestore di un'infrastruttura di mercato DLT»: l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
  • k)«gestore del SS DLT o del TSS DLT»: il CSD, l'impresa di investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 a gestire un SS DLT o un TSS DLT;
  • l)«responsabile del registro»: l'emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1;
  • m)«TUF»: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  • n)«TUB»: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  • o)«soggetti vigilati»: i depositari centrali, le banche, le imprese di investimento, i gestori, gli intermediari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB o del TUF;
  • p)«gruppo»: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB, il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del TUF, il gruppo di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione di cui all'articolo 210 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • q)«procedura di gestione della crisi»: la procedura di risoluzione o di liquidazione coatta amministrativa ((, giudiziale o controllata));
  • q-bis)«procedura di liquidazione»: la procedura di liquidazione coatta amministrativa, giudiziale, controllata o volontaria;
  • r)«imprese di assicurazione o riassicurazione»: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • s)«ente creditizio»: il soggetto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
  • t)«depositari centrali» o «CSD»: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
  • u)«MTF»: i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del TUF;
  • v)«gestori»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del TUF.
  • v-bis)"stabiliti in Italia": i soggetti aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica. Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni del TUB e del TUF.

Testo vigente dal 14 settembre 2024

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2023 al 14 settembre 2024. 2 parole tolte, 36 parole aggiunte in 4 capoversi.

q) «procedura di gestione della crisi»: la procedura di risoluzione o di liquidazione coatta amministrativa tolto: o giudizialeaggiunto: , giudiziale o controllata;

aggiunto: q-bis) «procedura di liquidazione»: la procedura di liquidazione coatta amministrativa, giudiziale, controllata o volontaria;

v) «gestori»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del TUFaggiunto: .

aggiunto: v-bis) "stabiliti in Italia": i soggetti aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica. Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni del TUB e del TUF.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-17;25~art1 · fonte del testo

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