Disposizioni urgenti per garantire l'operativita' della societa' concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 Alla societa' di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, fermo restando quanto previsto all'articolo 3-bis della medesima legge n. 1158 del 1971, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all'articolo 19 del ((testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al)) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Ai dirigenti e dipendenti della societa' di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della societa' di cui al comma 1, la medesima e' classificata nella prima fascia del decreto attuativo di cui al predetto articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, del ((decreto-legge n. 201)) del 2011 e di cui all'articolo 11, comma 6, del ((testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,)) e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. All'articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ((dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di" sono inserite le seguenti: "incarichi di studio, di consulenza e di" e)) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((,))nonche' i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147». All'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
  • b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della societa' concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, ((di concerto)) con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ((,)) provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della societa' allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo e' determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.»;
  • c)al comma 4, al primo periodo le parole: «Al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di» e il secondo periodo e' soppresso. (( All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La societa' garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile". 4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: "b-quater) la restituzione, da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"))

Testo vigente dal 10 ottobre 2023

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Che cosa è cambiato dal 10 ottobre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2023 al 10 ottobre 2023. 2 parole tolte, 157 parole aggiunte in 3 capoversi.

… da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all'articolo 19 del aggiunto: testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Ai dirigenti e dipendenti della societa' … decreto attuativo di cui al predetto articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge aggiunto: n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 11, comma 6, del aggiunto: testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175aggiunto: , e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del … aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, tolto: sono aggiunto: dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di" sono inserite le seguenti: "incarichi di studio, di consulenza e di" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «aggiunto: ,nonche' i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, …

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della societa' concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, tolto: d'intesa aggiunto: di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasportiaggiunto: , provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal …

… comma 3, per l'anno 2023, al fine di» e il secondo periodo e' soppresso. aggiunto: All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La societa' garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile". 4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: "b-quater) la restituzione, da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104~art14 · fonte del testo

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