Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene ((...)) sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarieta' nazionale ((di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,)) presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1; nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi ((degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017)). ((2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora)) La dotazione del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ((...)) nel limite di ((7 milioni di euro per l'anno 2023, e' destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.)) (( Per l'espletamento delle attivita' di controllo sulle superfici e' assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023. 3-quater. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste))

Testo vigente dal 10 ottobre 2023

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Che cosa è cambiato dal 10 ottobre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2023 al 10 ottobre 2023. 77 parole tolte, 409 parole aggiunte.

… legge di conversione del presente decreto. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avvienetolto: , previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,aggiunto: ... sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarieta' nazionale aggiunto: di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma … delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi tolto: dell'articolo 185-ter del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 aggiunto: degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli tolto: 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 aggiunto: 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, tolto: del 26 maggio 2009. aggiunto: dell'11 dicembre 2017. 2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora La dotazione del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, tolto: come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84aggiunto: ... nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2023, e' destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2. Per l'espletamento delle attivita' di controllo sulle superfici e' assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge tolto: 30 dicembre aggiunto: 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023. 3-quater. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. tolto: 311, nel limite di 1 milione di euro, aggiunto: 102, e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, tolto: e' destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2. aggiunto: si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104~art11 · fonte del testo

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