Art. 13-bis — Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico
Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a societa' di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro ((per l'anno 2024)). Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o piu' versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (( Alle societa' di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ))
Testo vigente dal 26 giugno 2024
