Art. 15 — Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio
Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione ((...)) e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni ((del libro I, titolo III, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)), dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 208 del ((medesimo regolamento)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 ((...)). ((1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonche' dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorita' di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202))
Testo vigente dal 10 ottobre 2023
