Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 400/2002

    Questione infondata
    25 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 30, comma 1, lettera u), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui, in preteso contrasto con la legge di delega, dichiarerebbe inapplicabile ai giudizi già pendenti in grado di appello davanti alla Commissione tributaria di secondo grado, la norma (contenuta nello stesso decreto legislativo) che introduce il divieto di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Infatti, a) dovendo le norme di delega legislativa essere interpretate conformemente a Costituzione, non può nella specie ignorarsi che qualsiasi disposizione limitativa di facoltà processuali relative alla fase di appello non può - senza incorrere in una palese irragionevolezza e violazione dei diritti di difesa - applicarsi quando la fase procedimentale di primo grado si sia conclusa sulla base di norme processuali che non contenevano la preclusione; b) il principio direttivo contenuto nella legge di delega riguarda fattispecie del tutto differenti da quella considerata, riferendosi tassativamente ai processi pendenti avanti alle Corti d'appello ed alla Commissione centrale tributaria. - Sulla interpretazione delle norme di delega legislativa, v. citate sentenze n. 425/2000 e n. 276/2000.

    Art. 76 cost. · Art. 79 Disposizioni sul processo tributario · Art. 38 Riscossione imposte sul reddito · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 2024 al 1 gennaio 2027. 339 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Norme transitorie e finali Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi gia' pendenti in grado d'appello davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si e' svolto sotto la disciplina della legge anteriore. Nei giudizi davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado riguardanti controversie gia' pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica e' disposta, ove necessario, secondo le modalita' e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria. 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonche' approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresi' tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate. 2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresi' stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio. 2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalita' cartacea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art79 · fonte del testo

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