Art. 80 — Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.49

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

49

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

Testo vigente dal 16 settembre 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 351/1995

    Questione infondata
    21 luglio 1995

    L'art. 80, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 - emanato in attuazione della delega per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, l. n. 413 del 1991 - il quale differisce l'efficacia di tutte le norme contenute nel decreto stesso, e non solo di quelle incompatibili con le attuali Commissioni tributarie, alla data di insediamento delle istituende Commissioni tributarie provinciali e regionali, costituisce esercizio non irragionevole della potestà - rimessa alla discrezionalità legislativa - di fissare il 'dies a quò per l'efficacia di una nuova disciplina processuale, in connessione con una serie di adempimenti necessari perché essa possa essere attuata: e ciò tanto più che, nella specie, l'entrata in vigore della riforma richiede una radicale modificazione delle strutture, attraverso la costituzione di nuovi organismi giurisdizionali, con la correlativa esigenza di modifiche della procedura. Del resto, come già rilevato dalla Corte, l'istituzione delle nuove Commissioni tributarie è adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 69, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. in l. 29 ottobre 1993, n. 427). - O. n. 230/1994. red.: A.M. M. rev.: S.P.

    Art. 113 cost. · Art. 80 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 230/1994

    Questione infondata
    8 giugno 1994

    La questione di legittimità costituzionale in via incidentale - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all'art. 30 legge 30 dicembre 1991 n. 413 - dell'art. 80, secondo comma, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui prevede che le disposizioni del decreto stesso, benché in vigore nel termine ordinario di vacazione, hanno effetto dalla data d'insediamento delle (nuove) Commissioni tributarie provinciali e regionali, in base all'assunto che di tale differimento della operatività delle nuove norme sul processo tributario non vi sarebbe previsione alcuna nella legge di delega, è ammissibile, perché scopo precipuo della proposta censura è quello di determinare una efficacia immediata della innovata disciplina del contenzioso tributario onde consentirne l'applicabilità anche da parte delle esistenti Commissioni tributarie. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 80 Disposizioni sul processo tributario · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1993 al 16 settembre 2022. .

Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.tolto: ...

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art80 · fonte del testo

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