Art. 79 — Norme transitorie

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Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi gia' pendenti in grado d'appello davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) se il primo grado si e' svolto sotto la disciplina della legge anteriore. Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale riguardanti controversie gia' pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica e' disposta, ove necessario, secondo le modalita' e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria. 49

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

49

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

Testo in vigore dal 16 settembre 2022 al 4 gennaio 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 400/2002

    Questione infondata
    25 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 30, comma 1, lettera u), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui, in preteso contrasto con la legge di delega, dichiarerebbe inapplicabile ai giudizi già pendenti in grado di appello davanti alla Commissione tributaria di secondo grado, la norma (contenuta nello stesso decreto legislativo) che introduce il divieto di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Infatti, a) dovendo le norme di delega legislativa essere interpretate conformemente a Costituzione, non può nella specie ignorarsi che qualsiasi disposizione limitativa di facoltà processuali relative alla fase di appello non può - senza incorrere in una palese irragionevolezza e violazione dei diritti di difesa - applicarsi quando la fase procedimentale di primo grado si sia conclusa sulla base di norme processuali che non contenevano la preclusione; b) il principio direttivo contenuto nella legge di delega riguarda fattispecie del tutto differenti da quella considerata, riferendosi tassativamente ai processi pendenti avanti alle Corti d'appello ed alla Commissione centrale tributaria. - Sulla interpretazione delle norme di delega legislativa, v. citate sentenze n. 425/2000 e n. 276/2000.

    Art. 79 Disposizioni sul processo tributario · Art. 76 cost. · Art. 38 Riscossione imposte sul reddito · Art. 57 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 16 settembre 2022. 8 parole tolte, 19 parole aggiunte.

Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi gia' pendenti in grado d'appello davanti alla tolto: commissione tributaria di secondo grado aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla tolto: commissione tributaria regionale aggiunto: corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si e' svolto sotto la disciplina della legge anteriore. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art79 · fonte del testo

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