Art. 4 — Competenza per territorio

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Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia e' proposta nei confronti di un centro di servizio e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 31 maggio 2010

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 44/2016

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 2016

    Non è fondata, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. b ), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), impugnato, in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. Infatti, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non anche in rapporto all'esercizio della funzione giurisdizionale, alla quale, di converso, attiene evidentemente la norma processuale censurata. Nel senso della non riferibilità dell'art. 97 Cost. all'esercizio della funzione giurisdizionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 10/2013 e le citate ordinanze nn. 66/2014, 243/2013 e 84/2011. Sul principio secondo cui gli inconvenienti di mero fatto ovvero le asserite difficoltà non discendenti in via diretta ed immediata dalla norma censurata non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità, v. la citata ordinanza n. 66/2014 e la citata sentenza n. 216/2013.

    Art. 4 Disposizioni sul processo tributario · Art. 6 Delega al Governo · Art. 10 Delega al Governo · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art4 · fonte del testo

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