[1]Incompatibilita'
[2](articolo 8 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute, nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. ((I magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 57, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi professionali, le attivita' individuate nella lettera h) del comma 2.)) 2. Non possono essere ((giudici)) delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali:
- a)i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- b)i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 46, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- c)i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- d)gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
- e)i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;
- f)i prefetti;
- g)coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
- h)coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attivita' di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;
- i)gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
- l)coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 57 ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera h). 3. Non possono essere ((giudici)) di corte di giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera h) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di primo grado. Non possono, altresi', essere ((giudici)) delle corti di giustizia tributaria di secondo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera h) del comma 2 nella regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero nelle regioni con essa confinanti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 AGOSTO 2026, N. 149)). 4. Non possono essere componenti dello stesso collegio i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado. 5. Nessuno puo' essere componente di piu' corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. 6. I ((giudici)) delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data, essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di appartenenza. 6-bis. ((All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste dal presente articolo, provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.))
Testo vigente dal 26 agosto 2026
