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L' articolo 5, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 4 e 5, e l'articolo 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:

  • a)si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole relative ai servizi;
  • b)soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che da' luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nella Comunita';
  • c)fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;
  • d)applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
  • e)eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
  • f)si limitano a modificare una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi. L'articolo 9 non si applica alle regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle specifiche tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 3). L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2).

Testo in vigore dal 8 febbraio 2001 al 19 gennaio 2018

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