Codice del consumo

Art. 110 cod. cons. — Sistema di allarme rapido "Safety Gate"

(( Le autorita' di vigilanza del mercato notificano le misure correttive intraprese, per i prodotti a rischio grave, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate". Le misure correttive o altre azioni adottate per i prodotti di cui al primo periodo, anche in relazione ai prodotti notificati da altri Stati membri, nonche' qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, devono essere notificati dalle autorita' di vigilanza del mercato, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro quattro giorni lavorativi dall'adozione della misura intrapresa.)) ((Le autorita' di vigilanza del mercato possono inoltre notificare le misure correttive previste, anche da parte degli operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave.)) ((Le autorita' di vigilanza del mercato notificano, inoltre, senza indebito ritardo, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate" ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive notificate.)) ((Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualita' di punto di contatto di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, verifica la completezza delle notifiche caricate dalle autorita' di vigilanza nazionali e garantisce la trasmissione delle medesime alla Commissione europea per la convalida, nonche' verifica l'adempimento da parte delle autorita' di vigilanza dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3.)) ((Le autorita' di vigilanza verificano, inoltre, ciascuna per il proprio ambito di competenza, le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e garantiscono, entro venti giorni o nel rispetto del termine eventualmente inferiore previsto dalla Commissione europea, l'adozione di idonei provvedimenti.)) ((Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle imprese e del made in Italy procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde a un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.)) ((Le autorita' di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti di propria competenza assicurano, inoltre, l'attuazione a livello nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione dell'Unione europea e si assicurano di informare la Commissione europea delle misure intraprese.)) ((Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione e dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.)) ((Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alle attivita' di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

Testo vigente dal 16 maggio 2026

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Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 2015 al 16 maggio 2026. 286 parole tolte, 387 parole aggiunte.

tolto: Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonche' eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso diaggiunto: Le autorita' di vigilanza del mercato notificano le misure correttive intraprese, per i prodotti a rischio grave, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate". Le misure correttive o altre azioni adottate per i prodotti di cui al primo periodo, anche in relazione ai prodotti notificati da altri Stati membri, nonche' qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, devono essere notificati dalle autorita' di vigilanza del mercato, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro quattro giorni lavorativi dall'adozione della misura intrapresa. Le autorita' di vigilanza del mercato possono inoltre notificare le misure correttive previste, anche da parte degli operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave. Le autorita' di vigilanza del mercato notificano, inoltre, senza indebito ritardo, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate" ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive notificate. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualita' di punto di contatto di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, verifica la completezza delle notifiche caricate dalle autorita' di vigilanza nazionali e garantisce la trasmissione delle medesime alla Commissione europea per la convalida, nonche' verifica l'adempimento da parte delle autorita' di vigilanza dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3. Le autorita' di vigilanza verificano, inoltre, ciascuna per il proprio ambito di competenza, le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per tolto: i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II aggiunto: la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e garantiscono, entro venti giorni o nel rispetto del termine eventualmente inferiore previsto dalla Commissione europea, l'adozione di idonei provvedimenti. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero tolto: dello sviluppo economico aggiunto: delle imprese e del made in Italy procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea … sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde tolto: ad aggiunto: a un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche. tolto: Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza. Il Ministero dello sviluppo economico comunica all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. E' fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea. Le Autorita' competenti assicurano alle parti interessate la possibilita' di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente aggiunto: Le autorita' di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti di propria competenza assicurano, inoltre, l'attuazione a livello nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione dell'Unione europea e si assicurano di informare la Commissione europea delle misure intraprese. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione e dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alle attivita' di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art110 · fonte del testo

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