Articolo abrogato dal d.p.r. 9 febbraio 2001, n.187.
Abrogato dal 6 giugno 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 febbraio 2001, n.187.
Abrogato dal 6 giugno 2001
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità, per estraneità della censura (disparità di trattamento per assunta discriminazione in danno dei produttori nazionali nella produzione e nella commercializzazione di paste alimentari) al contenuto precettivo della disposizione denunciata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 588, in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 della Costituzione. A.G.
Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 41 cost. · Art. 515 c.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001. 211 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le farine di grano tenero destinate al commercio possono essere prodotte soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
tolto: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
tolto: La "farina tipo 00" puo' essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito). Nella "farina tipo 1" le ceneri non possono contenere piu' dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico. E' consentita la produzione di farina denominata "farina integrale", avente le seguenti caratteristiche: umidita' massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri minimo 1,40, ceneri massimo 1,60, cellulosa massimo 1,60, glutine secco minimo 10. E', altresi', consentita la produzione di farina denominata "farina tipo 2", purche' ottenuta nel molino con miscela di prodotti della macinazione del grano tenero, avente le seguenti caratteristiche: umidita' massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri massimo 0,95, cellulosa massima 0,50, glutine secco minimo 10. E' tollerata l'immissione al consumo di farine con tenore di umidita' fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidita', rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art7 · fonte del testo
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