Articolo abrogato dal d.p.r. 9 febbraio 2001 n. 187.
Abrogato dal 6 giugno 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 febbraio 2001 n. 187.
Abrogato dal 6 giugno 2001
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, secondo comma, e 35, quarto comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disposizioni per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. Il legislatore, nel prescrivere, per la produzione e la vendita della pasta all'uovo, più appropriati criteri restrittivi di quelli di massima previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla produzione e vendita di sostanze alimentari, si è proposto di assicurare ai consumatori, anche nelle modalità di presentazione del prodotto, maggiori garanzie e una più incisiva tutela circa la natura, la composizione e le caratteristiche qualitative e quantitative e ciò al fine di eliminare ogni possibile abuso o induzione in errore.
Art. 31 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 35 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001. 193 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le paste secche destinate al commercio non possono essere vendute sfuse, ma contenute in confezioni originali, chiuse e munite di sigillo, del peso netto di grammi 100 o 250 o 500 o 1.000 o multipli di 1.000 e solamente in tali confezioni devono essere vendute al consumatore. Gli imballaggi od involucri devono recare, in lingua italiana, il nome o la ragione sociale della ditta produttrice, la sua sede, la sede dello stabilimento, la denominazione ed il tipo della pasta ed il peso netto, con caratteri indelebili e ben leggibili. E' tollerata una differenza, non superiore al 2 per cento, tra il peso netto indicato sull'involucro e quello effettivo al momento della vendita. Le denominazioni della pasta, da apporre sull'imballaggio od involucro, devono essere quelle previste dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, devono essere apposte consecutivamente e non possono essere accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni. E' altresi' vietato apporre raffigurazioni idonee ad indurre in errore l'acquirente. Per involucri di materiale trasparente e' vietato l'uso di altro colore al di fuori del neutro. Gli imballaggi od involucri, di qualsiasi specie, non possono essere reimpiegati per la confezione delle paste.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001 N. 187
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art35 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.