La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine per lo smaltimento delle paste alimentari prodotte secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Le disposizioni dell'articolo 35 diventano obbligatorie al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 maggio 1969, n.272

1

La L. 17 maggio 1969, n.272 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, e' prorogato al 30 giugno 1969."

Testo vigente dal 13 giugno 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 giugno 1969

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1967 al 13 giugno 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 maggio 1969, n.272

    La L. 17 maggio 1969, n.272 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, e' prorogato al 30 giugno 1969."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art52 · fonte del testo

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