Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 116/1981

    Questione infondata
    7 luglio 1981

    La legge n. 533/1973 nel disciplinare il gratuito patrocinio dei lavoratori non abbienti ha abbandonato il sistema dell'affidamento dei relativi compiti ad appositi organi amministrativi, inserendo la relativa procedura nel procedimento giurisdizionale, e attribuendo all'amministrazione, tramite l'Intendenza di finanza, il compito di segnalare gli elementi in ordine alla esistenza ed alla persistenza dei requisiti di legge per l'ammissione al beneficio ed il pagamento delle spese liquidate dal giudice e la prenotazione a debito per la eventualita` della ripetizione degli onorari. Non sussiste alcuna contrapposizione tra autorita` giudiziaria e P.A. sia perche` il giudice agisce in luogo dell'Amministrazione medesima, sia perche` l'art. 11 della legge n. 533/1973 prevede l'intervento dello Stato per chiedere la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio. Non e` pertanto fondata - in riferimento all'art. 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 13 commi 1, 2 e 3 e 14 comma 2 della L. 11 agosto 1973 n. 533, i quali prevedono l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la nomina del difensore d'ufficio, e la liquidazione del relativo compenso con provvedimenti giurisdizionali che fanno stato nei confronti della P.A..

    Art. 13 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 14 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1973 al 1 luglio 2002. 137 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 11, deve essere presentata, in carta semplice, contestualmente agli atti di cui agli articoli 414 e 416 del codice di procedura civile. Il giudice dispone sull'ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile. Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda, o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'ordine. Qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione; qualora resti invece totalmente soccombente e proponga impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dal giudice competente per l'impugnazioneaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha confermato (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art13 · fonte del testo

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