Art. 12 — Stato di non abbienza di persona coniugata o di minore
Articolo abrogato dalla l. 29 marzo 2001, n. 134.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dalla l. 29 marzo 2001, n. 134.
Abrogato dal 1 luglio 2002
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile - per mancanza di alcun riferimento alla fattispecie concreta del giudizio a quo, con conseguente preclusione del successivo controllo della Corte in punto di rilevanza - la questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma primo, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria) sollevata sul presupposto che detta norma, in quanto prevede il cumulo dei redditi dei coniugi ai fini della determinazione del limite massimo di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dall'art. 11 della stessa legge, determini una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini in relazione alla sussistenza o meno di un rapporto di coniugio.
Art. 12 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 3 cost. · Art. 11 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1973 al 1 luglio 2002. 64 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbienza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi. Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore, e' richiesta anche la prova dello stato di non abbienza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioniaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha confermato (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art12 · fonte del testo
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