Art. 16 — Onere finanziario per la gratuità del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato
Articolo abrogato dalla l. 29 marzo 2001, n. 134.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dalla l. 29 marzo 2001, n. 134.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1973 al 1 luglio 2002. 62 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuita' del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato sono stanziati sullo apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. L'onere a carico dello Stato derivante dagli articoli predetti dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1973 e' previsto in lire 1.000 milioniaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha confermato (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art16 · fonte del testo
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