Corte costituzionale

Ordinanza n. 355/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e

4, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del

testo di legge sul gratuito patrocinio), promosso con ordinanza

emessa il 28 agosto 1999 dal Tribunale di La Spezia, iscritta al

n. 591 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza in data 28 agosto 1999 - emessa nel

corso di un procedimento civile avente ad oggetto la domanda di

risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del

conduttore, ammesso al gratuito patrocinio, e la domanda di

quest'ultimo di determinazione dell'equo canone - il Tribunale di La

Spezia, in composizione monocratica, dovendo provvedere sulla

richiesta di liquidazione del compenso di un consulente tecnico

d'ufficio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale delle

disposizioni di cui all'articolo 11, numeri 3 e 4, del regio decreto

30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul

gratuito patrocinio), "nella parte in cui non prevedono che siano

anticipate dal pubblico erario anche le somme spettanti ai periti

nominati dal giudice a titolo di compenso per l'opera prestata, salva

annotazione a debito e ripetizione nelle forme di cui al medesimo

art. 11, numeri 3 e 4";

che, ad avviso del remittente, le norme censurate, imponendo

al perito di prestare gratuitamente la propria opera (salvo che per

le spese vive anticipate dall'erario e prenotate a campione e salvo

eventuale ripetizione del compenso nei confronti della parte non

ammessa al gratuito patrocinio, se soccombente, ovvero nei confronti

della stessa parte ammessa, qualora venga per essa a cessare lo stato

di povertà), porrebbero il perito stesso in una condizione di assai

dubbia imparzialità, poiché, al di là dell'evenienza del tutto

aleatoria ed ipotetica di una ripresa dell'indigente dallo stato di

povertà per cause diverse, la concreta possibilità di ottenere il

compenso per l'opera prestata sarebbe agganciata in modo quasi

esclusivo alla soccombenza di una delle parti, con sensibile

alterazione della parità delle parti nel processo e in violazione

diretta del diritto di difesa ed indiretta del principio di

eguaglianza, che imporrebbe "l'equidistanza di chi eserciti nel

processo attività idonea ad influire sul giudizio";

che, secondo il giudice a quo le disposizioni censurate

sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche per

l'ingiustificata diversità di trattamento che i periti, ausiliari

del giudice, ricevono in caso di gratuito patrocinio (recte:

patrocinio a spese dello Stato) ai sensi degli artt. 13 e 14 della

legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie

individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e

di assistenza obbligatoria) rispetto a quello loro riservato in

ipotesi di gratuito patrocinio ai sensi del regio decreto n. 3282 del

1923 (in quanto nel rito speciale del lavoro il compenso del

consulente tecnico d'ufficio è anticipato dallo Stato);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o,

in subordine, infondata.

Considerato che il Tribunale di La Spezia, in composizione

monocratica, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, della legittimità costituzionale delle disposizioni di

cui all'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto 30 dicembre 1923,

n. 3282, "nella parte in cui non prevedono che siano anticipate dal

pubblico erario anche le somme spettanti ai periti nominati dal

giudice a titolo di compenso per l'opera prestata, salva annotazione

a debito e ripetizione nelle forme di cui al medesimo art. 11, numeri

3 e 4";

che, secondo il remittente, la circostanza che la prestazione

del perito, a parte il caso del tutto aleatorio ed ipotetico della

ripresa dell'indigente dallo stato di povertà, abbia possibilità di

essere remunerata soltanto se rimanga soccombente la parte non

ammessa al gratuito patrocinio, comporterebbe violazione del diritto

di difesa e insieme del principio di parità delle parti, in forza

del quale deve essere assicurata l'equidistanza di chi eserciti nel

processo un'attività destinata ad influire sul giudizio;

che la questione è irrilevante, dal momento che, come

riferisce lo stesso giudice a quo l'incarico peritale ha già avuto

svolgimento ed egli è chiamato a pronunciarsi sulla liquidazione del

compenso, sicché, quand'anche la questione dovesse essere accolta,

giammai la decisione di questa Corte potrebbe rimuovere il vulnus al

diritto di difesa e alla parità delle parti che il remittente opina

possa derivare dall'applicazione delle disposizioni censurate;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto n. 3282 del 1923, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, anche sotto altro profilo,

deducendo la disparità di trattamento tra i consulenti tecnici

nominati nei giudizi in cui trova applicazione la disciplina di cui

al citato regio decreto e quelli nominati nelle controversie

individuali di lavoro e in quelle in materia di previdenza e

assistenza obbligatoria, in relazione alle quali l'art. 14, secondo

comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533, stabilisce che

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce l'effetto

dell'anticipazione, a carico dello erario, dei compensi spettanti ai

consulenti tecnici d'ufficio;

che anche sotto questo profilo la questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile, per ragioni analoghe a

quelle esposte nell'ordinanza n. 200 del 2000: una pronuncia della

Corte costituzionale non potrebbe assimilare gli effetti

dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta dalla speciale

commissione prevista dall'articolo 5 del regio decreto n. 3282 del

1923 sul presupposto dello stato di povertà a quelli dell'ammissione

al patrocinio a spese dello Stato, che si fonda su presupposti non

coincidenti, rientra nella competenza del giudice che procede ed ha

una portata più ampia;

che la disciplina del gratuito patrocinio dei poveri e quella

del patrocinio a spese dello Stato, pur collocandosi entrambe nel

solco tracciato dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, danno

luogo a sistemi fra loro diversi non solo per presupposti,

procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione, ma anche per

la concezione che rispettivamente le ispira: la prima è improntata

alla solidarietà tra persone, e grava di oneri, presumibilmente

sporadici, soggetti iscritti in speciali albi e che proprio

dall'iscrizione traggono di norma anche opportunità professionali

remunerate; la seconda rimanda a un'idea della solidarietà che

postula l'intervento e il sostegno finanziario dello Stato;

che l'unificazione degli istituti volti a dare attuazione

all'art. 24, terzo comma, della Costituzione non può avvenire

mediante sentenze della Corte intese a far trasmigrare singole

disposizioni da un sistema all'altro, ma postula una radicale riforma

alla quale solo il legislatore può attendere;

che, pertanto, in relazione ad entrambi i profili

prospettati, la questione di legittimità costituzionale deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e 4, del regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge

sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e

24 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia, in composizione

monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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