Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 134/1994

    Illegittimità dichiarata
    13 aprile 1994

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 19 settembre 1992 n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e pubblico impiego e disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (Disciplina delle controversie…

    Art. 11 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 203/1986

    Questione inammissibile
    18 luglio 1986

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Catania con ordinanza del 10 gennaio 1980. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO L…

    Art. 12 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 3 cost. · Art. 11 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1973 al 1 luglio 2002. 364 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Per le controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile e per quelle concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate. Ai fini del precedente comma sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari. Lo stato di non abbienza e' desunto da una dichiarazione sottoscritta dalla parte istante con firma autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante e' analfabeta la dichiarazione e' sostituita dal processo verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti. La dichiarazione deve contenere l'indicazione:

tolto: 1) del reddito di lavoro;

tolto: 2) delle risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilita' o comunque il godimento;

tolto: 3) dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprieta' o altro diritto reale;

tolto: 4) dei beni mobili registrati. La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e' punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza dal beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato. Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige il processo verbale, ai sensi del terzo comma, ammonisce il dichiarante sulle responsabilita' penali e sulle conseguenze civili cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace. In qualunque stato della causa o del procedimento l'intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, puo' su ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere al giudice che emano' il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la revoca del provvedimento medesimo. Ai fini di cui al comma precedente le cancellerie degli uffici giudiziari comunicano mensilmente all'intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato dalle dichiarazioni sulla non abbienzaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha confermato (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art11 · fonte del testo

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