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Presso il Ministero della sanita' e' istituita una Commissione tecnica composta di: due rappresentanti del Ministero della sanita', di cui uno con funzioni di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero dell'industria e Commercio; un rappresentante del Ministero delle finanze, appartenente al laboratorio chimico centrale della dogane; un rappresentante degli Istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante degli Istituti zooprofilattici; due rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati; due rappresentanti degli allevatori. La Commissione di cui sopra e' nominata dal Ministro per la sanita', dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle Amministrazioni interessate.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art9 · fonte del testo

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