E' istituita con decreto del Ministro della sanita' una commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' o da un funzionario da lui delegato e composta come segue:

  • a)tre funzionari del Ministero della sanita' di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica;
  • b)tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • c)due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione;
  • d)un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale;
  • e)un rappresentante del Consiglio superiore di sanita';
  • f)un rappresentante dell'istituto superiore di sanita';
  • g)tre esperti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;
  • h)cinque esperti designati dagli enti aventi come finalita' la protezione degli animali;
  • i)un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa;
  • l)un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;
  • m)un esperto designato dagli istituti zooprofilattici sperimentali;
  • n)un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari. Per ogni membro effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Ministro della sanita' puo' nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'. I membri della commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati. La commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno. La commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo precedente. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44

1

Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera f)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 12 maggio 2013

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Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 maggio 2013.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44

    Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera f)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui al presente articolo.

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~art4 · fonte del testo

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