E' istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da:

  • a)un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • b)un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • c)un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
  • d)un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
  • e)un membro scelto in una terna designata dall'Accademia dell'olivo;
  • f)un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura;
  • g)tre membri, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  • h)un rappresentante per ciascuna delle unioni nazionali di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni;
  • i)un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • l)due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle co- operative agricole produttrici;
  • m)un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo l7;
  • n)un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali degli industriali oleari;
  • o)un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;
  • p)un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali dei consumatori;
  • q)un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
  • r)un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture del Ministero individuate dal decreto di cui al comma 2. La carica di membro del Comitato dura cinque anni e non e' immediatamente rinnovabile.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari