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((E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:

  • a)che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame;
  • b)che contengano sanse di oliva con noccioli in quantita' superiore al 5 per cento in peso riferito a sostanza secca, o sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di oliva, vinaccioli, ed altre similari da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanita', sentito il parere della commissione di cui allo articolo 9;
  • c)scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo. E' vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera b) nelle fabbriche di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, nonche' nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso o al dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici alla rinfusa o di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati con frazionamento delle quantita' contenute negli imballaggi o confezioni originari. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e' vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate, con proprio decreto, dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, nonche' i principi attivi di cui alla lettera a) del decimo comma dell'articolo 1, se non sotto forma di integratori, integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati. E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del decimo comma dell'articolo 1 ai fabbricanti di mangimi se non sotto forma di integratori e integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati. Il divieto di cui al precedente comma non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi)).

Testo in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968. 33 parole tolte, 336 parole aggiunte in 3 capoversi.

E' vietato vendere, tolto: detenere per vendere, mettere comunque aggiunto: porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o tolto: fornire ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, ad uso di alimentazione animale, prodotti aggiunto: preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:

b) che contengano aggiunto: sanse di oliva con noccioli in quantita' superiore al 5 per cento in peso riferito a sostanza secca, o sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di tolto: olive macinati, vinaccioli e similari. E' comunque aggiunto: oliva, vinaccioli, ed altre similari da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanita', sentito il parere della commissione di cui allo articolo 9;

aggiunto: c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo. E' vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera b) aggiunto: nelle fabbriche di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, nonche' nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso tolto: e aggiunto: o al dettaglio nei quali viene effettuata la venditatolto: , di mangimi semplici tolto: e composti alla rinfusa o aggiunto: di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati con frazionamento delle quantita' contenute tolto: nei sacchi o imballaggi originari aggiunto: negli imballaggi o confezioni originari. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e' vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate, con proprio decreto, dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, nonche' i principi attivi di cui alla lettera a) del decimo comma dell'articolo 1, se non sotto forma di integratori, integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati. E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del decimo comma dell'articolo 1 ai fabbricanti di mangimi se non sotto forma di integratori e integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati. Il divieto di cui al precedente comma non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art17 · fonte del testo

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