E' vietato vendere, porre in vendita o comunque distribuire per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge:

  • a)in fermentazione, alterati o che comunque presentino segni evidenti di alterazione;
  • b)contenenti corpi estranei e, in particolare, infestati da organismi animali o loro parti;
  • c)contenenti sostanze il cui impiego non e' espressamente previsto dalla presente legge;
  • d)contenuti in recipienti o involucri non conformi alle vigenti disposizioni sanitarie.

Testo vigente dal 7 marzo 1968

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-23;116~art8 · fonte del testo

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