Art. 6 — Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi

L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 22. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui e' vietato l'impiego, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 66.000 euro. 4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi». L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 23. - 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre giorni a tre mesi. 2. Se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute umana, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di un'attivita' analoga per la durata di cinque anni».

Testo vigente dal 19 febbraio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;4~art6 · fonte del testo

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