Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 152.
Abrogato dal 29 maggio 1988
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 152.
Abrogato dal 29 maggio 1988
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988. 245 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Oltre la denominazione del prodotto e il nome o la ragione sociale nonche' la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, per i mangimi integrati e per i mangimi integrati medicati immessi in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte:
tolto: a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;
tolto: b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato e di mangime integrato medicato;
tolto: c) una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;
tolto: d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;
tolto: e) l'indicazione della data e del numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 6, della ditta produttrice. Per i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere riportata la denominazione di "mangime composto integrato" o di "mangime composto integrato medicato" o di "nucleo" o di "nucleo medicato". Per questi ultimi due dovranno anche essere indicati le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo. E' vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che gia' allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari e che posseggano quindi particolari proprieta' biologiche e che non risultino addizionati con gli integratori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art16 · fonte del testo
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