Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988. Leggi il testo vigente →

((Oltre la denominazione del prodotto e il nome o la ragione sociale nonche' la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, per i mangimi integrati e per i mangimi integrati medicati immessi in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte:

  • a)l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;
  • b)l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato e di mangime integrato medicato;
  • c)una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;
  • d)l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;
  • e)l'indicazione della data e del numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 6, della ditta produttrice. Per i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere riportata la denominazione di "mangime composto integrato" o di "mangime composto integrato medicato" o di "nucleo" o di "nucleo medicato". Per questi ultimi due dovranno anche essere indicati le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo)). E' vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che gia' allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari e che posseggano quindi particolari proprieta' biologiche e che non risultino addizionati con gli integratori.

Testo in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968. 27 parole tolte, 118 parole aggiunte in 5 capoversi.

Oltre la denominazione del prodotto tolto: ed aggiunto: e il nome o la ragione socialetolto: , nonche' la sede aggiunto: dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatriceaggiunto: , per i mangimi integrati aggiunto: e per i mangimi integrati medicati immessi in commercio aggiunto: o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte:

b) l'indicazione tolto: qualitativa e quantitativa aggiunto: quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato aggiunto: e di mangime integrato medicato;

c) una breve istruzione sull'usotolto: , con le indicazioni aggiunto: con l'indicazione delle dosi di tolto: somministrazione. Per i nuclei dovranno essere indicate le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo aggiunto: impiego e di somministrazione;

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempoaggiunto: ;

aggiunto: e) l'indicazione della data e del numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 6, della ditta produttrice. Per i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere riportata la denominazione di "mangime composto integrato" o di "mangime composto integrato medicato" o di "nucleo" o di "nucleo medicato". Per questi ultimi due dovranno anche essere indicati le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo. E' vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art16 · fonte del testo

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