Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968. Leggi il testo vigente →

Oltre la denominazione del prodotto ed il nome o la ragione sociale, nonche' la sede della ditta produttrice o confezionatrice per i mangimi integrati immessi in commercio sono prescritte:

  • a)l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;
  • b)l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato;
  • c)una breve istruzione sull'uso, con le indicazioni delle dosi di somministrazione. Per i nuclei dovranno essere indicate le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo;
  • d)l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo. E' vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che gia' allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari e che posseggano quindi particolari proprieta' biologiche e che non risultino addizionati con gli integratori.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari