Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 123.
Abrogato dal 22 maggio 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 123.
Abrogato dal 22 maggio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1988 al 22 maggio 1999. 218 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi contenenti integratori o integratori medicati deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanita', previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire. L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Ove nella produzione di mangimi contenenti integratori o integratori medicati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dello articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni. Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di origine animale, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi contenenti integratori o integratori medicati per esclusivo consumo aziendale, purche' impieghino integratori, integratori medicati e nuclei medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 123
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art6 · fonte del testo
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