Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 111

del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della

legge 14 luglio 1965 n. 963, concernente la disciplina della pesca

marittima) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16 ottobre 1979 e l'8

marzo 1983 dal Pretore di Ancona nei procedimenti penali a carico di

Castellani Vincenzo ed altro e di Matassini Giuliano ed altro, iscritte

ai nn. 709 del registro ordinanze 1981, 319 del registro ordinanze 1983

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 1982 e

n. 239 del 1983.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Castellani Vincenzo e Castellani Nicola - imputati della

contravvenzione di cui agli artt. 15 e 24 l. 14 luglio 1965 n. 963, in

relazione all'art. 111 d.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, per avere pescato

a meno di tre miglia dalla costa in acque profonde meno di cinquanta

metri con reti da traino "ad agugliara" - il Pretore di Ancona con

ordinanza del 16 ottobre 1979 (reg. ord. n. 709 del 1981) sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 111 d.P.R. cit., in

riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.;

che l'art. 111 cit. vieta l'uso delle reti da traino nelle zone di

mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai cinquanta

metri ed entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia

esercitata con natanti a remi, o a mano da terra;

che, ad avviso del Pretore, l'uso delle reti "ad agugliara" non era

dannoso alla riproduzione dei pesci, ciò che risultava da uno studio

del Laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona, organo del CNR,

nonché dal decreto 17 settembre 1980, con cui il Ministro della marina

mercantile aveva disposto la temporanea sospensione dell'efficacia

dell'art. 111 in questione;

che, ciò premesso, il giudice rimettente dubitava che la norma

impugnata contrastasse: con l'art. 3 Cost., in quanto essa parificava,

nell'assoggettarle ad identica sanzione, situazioni diverse, ossia

attività di esercizio della pesca esercitate sia con reti dannose sia

con reti innocue alla riproduzione ittica; con gli artt. 35 e 41 Cost.,

in quanto ledeva i diritti al lavoro e all'iniziativa economica

privata, ostacolando l'esercizio dei mestieri di pescatore e di

fabbricante di reti;

che il Pretore sollevava la medesima questione con ordinanza 8

marzo 1983 (reg. ord. n. 319 del 1983), emessa nel corso di un

procedimento contro Matassini Giuliano, imputato per lo stesso reato

sopra detto;

che le parti private non si costituivano;

considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'unicità

della questione;

che essa è manifestamente inammissibile, poiché l'impugnato art.

111 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 963 del 1965,

concernente la disciplina della pesca marittima e approvato con d.P.R.

2 ottobre 1968 n. 1639, è atto privo di forza di legge e, quindi, non

è suscettibile di formare oggetto del giudizio di legittimità

costituzionale (cfr. ord. n.107 del 1984);

visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 111 d.P.R. 2 ottobre 1968 n.

1639, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio

1965 n. 963 sulla disciplina della pesca marittima, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost. dal Pretore di Ancona con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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