Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1973 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 14d.P.R. 1639/1968

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della

legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), e

dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento per

l'esecuzione della predetta legge), promosso con ordinanza emessa il 18

giugno 1971 dal pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di

Giuca Giuseppe, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13

ottobre 1971.

Visti gli atti di Costituzione di Giuca Giuseppe e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1973 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Andrea Agnello, per il Giuca, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto penale del 27 gennaio 1971 a il pretore di Ispica

condannava tale Giuseppe Giuca alla pena dell'ammenda di lire centomila

perché resosi responsabile del reato di cui all'art. 111 del d.P.R. 2

ottobre 1968, n. 1639, punito ai sensi della legge 14 luglio 1965, n.

963, per aver esercitato la pesca con reti a traino, in zona di mare

profonda meno di 50 metri, entro le tre miglia marine dalla costa.

Avverso il decreto penale di condanna il Giuca proponeva regolare

opposizione. Nel corso del dibattimento relativo alla opposizione, la

difesa solleva eccezione di incostituzionalità in ordine

all'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 14

luglio 1965, n. 963, in quanto incompatibile con la legge regionale 1

luglio 1947, n. 3, contenente norme sull'ordinamento giuridico ed

amministrativo della Regione, e per la quale in materia di pesca (art.

14, lett. I, dello Statuto regionale), avrebbero dovuto trovare, nel

caso, applicazione il t.u. approvato con r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604,

e le norme regolamentari, approvate col r.d. 13 novembre 1882, n. 1090.

Il pretore, con ordinanza del 18 giugno 1971, dichiarava non

manifestamente infondata la proposta questione di legittimità

costituzionale, limitatamente alla efficacia e applicabilità nella

Regione siciliana delle norme contenute negli artt. 24 della legge 14

luglio 1965, n. 963, e 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, stante

la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, la quale, in riferimento

all'art. 14, lett. I, dello Statuto della Regione siciliana, approvato

con decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, avrebbe recepito

nell'ordinamento giuridico della Regione la legislazione in vigore al

25 maggio 1947.

Si è regolarmente costituito il Giuca, rappresentato e difeso

dall'avv. Andrea Agnello, che ha presentato deduzioni nei termini.

Vi è stato, altresì, intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa del Giuca, premesso, nelle sue deduzioni, che la legge

regionale n. 3 del 1947 debba considerarsi come legge a contenuto

normativo sostanziale e non già di recezione pura e semplice, così

che renderebbe inefficaci tutte le norme emanate dallo Stato nella

parte in cui divergono dalla legge regionale, chiede che la Corte

dichiari l'incostituzionalità delle norme impugnate.

L'Avvocatura dello Stato, riferendosi alla sentenza di questa Corte

n. 6 del 1957, nella quale si afferma il principio della superfluità

di legge regionale di recezione, chiede, invece, che la proposta

questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - L'art. 1 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 3,

stabilisce: "Nel territorio della Regione siciliana, fino a quando

l'Assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua ad

applicarsi la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947".

L'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con

decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 455, e convertito nella legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, determina le materie sulle

quali l'Assemblea della Regione ha competenza esclusiva. Detto

articolo, alla lettera 1, stabilisce la competenza esclusiva della

Regione in tema di pesca e caccia.

Il pretore di Ispica ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963

(disciplina della pesca marittima) e dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre

1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione), limitatamente alla sua

applicazione nella Regione siciliana, in riferimento all'art. 14, lett.

1, dello Statuto della Regione siciliana, nella sua correlazione con

l'art. 1 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 3.

2. - Questa Corte, con sentenza n. 6 del 1957, ha riconosciuto

esatto il principio, concordemente affermato nella giurisprudenza,

secondo il quale, anche nelle materie indicate nell'art. 14 dello

Statuto della Regione siciliana, trovano applicazione le leggi dello

Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla istituzione delle

Regioni, compresa, quindi, anche la Sicilia, fino a quando la Regione

stessa non si sia avvalsa della potestà legislativa ad essa

attribuita.

Lo stesso principio si desume dalla sentenza n. 21 del 1959 di

questa Corte, nella parte in cui si afferma che le leggi dello Stato

hanno efficacia di pieno diritto nel territorio della Sicilia senza che

occorra un atto di recezione da parte dell'organo legislativo della

Regione, e sempreché la Regione non abbia, in base e nei limiti della

riconosciuta potestà, emanato proprie norme legislative.

In senso conforme statuiscono le sentenze n. 18 del 1969 e n. 148

del 1971. In quest'ultima sentenza la Corte ha, in particolare,

precisato che la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, con la quale si

stabilisce che "nel territorio della Regione siciliana, fino a quando

l'Assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua ad

applicarsi, nelle materie attribuite alla competenza regionale, la

legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947", non poteva né

può precludere allo Stato l'esercizio della propria potestà

legislativa nell'ambito della Regione fino a quando questa non abbia

specificatamente legiferato in materia.

Quella contenuta nella legge regionale n. 3 del 1947 devesi

considerare una semplice recezione formale (sent. n. 21 del 1959 sopra

richiamata) e non già a contenuto normativo sostanziale sì da rendere

inapplicabile al territorio della Regione siciliana la legislazione

successiva a quella richiamata nella predetta legge regionale.

Siffatta recezione è stata da questa Corte considerata del tutto

superflua, se non addirittura incostituzionale.

Ritenere il contrario, d'altra parte, varrebbe ammettere

implicitamente che la legge dello Stato, nelle materie per le quali la

Regione ha competenza esclusiva, possa, nella carenza legislativa

dell'Assemblea regionale, estendersi alla Regione solo attraverso una

legge di recezione.

La legge di recezione può assumere carattere normativo sostanziale

quando la legge regionale non si limiti ad una mera novazione della

fonte, ma si presenti, attraverso un processo di rielaborazione o

attraverso modifiche parziali di questa o quella norma della legge

statale, quale concreta rivelazione di una precisa manifestazione di

esercizio di autonoma potestà legislativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della

pesca marittima) e dell'art. 111 del d.P.R.2 ottobre 1968, n. 1639

(regolamento di esecuzione della predetta legge), sollevata con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 14, lett. 1, dello

Statuto della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari