Art. 31 — Organi periferici dell'Amministrazione delle poste o delle telecomunicazioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. 206 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono i seguenti:
tolto: a) Direzioni provinciali dalle quali dipendono direttamente gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie ed i servizi di portalettere;
tolto: b) Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche
tolto: c) Uffici lavori
tolto: d) Centri automezzi. Alle modifiche concernenti la suddivisione in reparti delle Direzioni provinciali nonche' la sede e la circoscrizione dei circoli delle costruzioni si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione. Alle Direzioni provinciali sono preposti impiegati della carriera direttiva del ruolo amministrativo con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione, ai circoli delle costruzioni impiegati del ruolo delle telecomunicazioni della carriera medesima con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione. L'ordinamento, le attribuzioni, la circoscrizione e a sede degli organi periferici di cui alle lettere c) e di) del primo comma sono fissati con decreto ministeriale da emanarsi previo parere del Consiglio di amministrazione. Con le stesse modalita' possono essere istituiti sottocentri e sezioni autonome alle dipendenze rispettivamente dei centri automezzi e degli uffici lavori. Le disposizioni dell'articolo 13 del regio decreto-legge 23, aprile 1925, n. 520 e successive integrazioni e modificazioni sono abrogate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art31 · fonte del testo
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