Art. 29 — Delega
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Abrogato dal 8 settembre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Abrogato dal 8 settembre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1990 al 8 settembre 2005. 250 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
tolto: a) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
tolto: b) la durata dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di quelli previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge;
tolto: c) i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilita' dei mezzi pubblici l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto di apposite concessioni;
tolto: d) allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni devono essere disciplinati i rapporti con i gestori di reti e servizi di telecomunicazione, nonche' le modalita' di distribuzione dei programmi agli utenti;
tolto: e) il titolare dell'autorizzazione sara' tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare e' da determinare in correlazione a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate alle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e 19 della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art29 · fonte del testo
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