Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1998 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 8,

31, comma 3, 16 e 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina

del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con

ordinanza emessa il 24 ottobre 1996 dal pretore di Verona, iscritta

al n. 1343 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 2, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di costituzione della Radio Montebaldo Edizioni s.r.l.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi l'avv. Eugenio Porta per la Radio Montebaldo Edizioni s.r.l.

e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il pretore di Verona, con ordinanza emessa il 24

ottobre 1996, pervenuta a questa Corte il 9 dicembre 1996, ha rimesso

a questa Corte due questioni di legittimità costituzionale;

che la prima questione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 21

e 41 della Costituzione, investe gli artt. 8, comma 8, e 31, comma 3,

della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato), concernenti rispettivamente i

limiti massimi ammessi per la trasmissione di messaggi pubblicitari

da parte delle emittenti radiofoniche, e la sanzione amministrativa

per le relative violazioni, stabilita nel pagamento di una somma da

dieci a cento milioni, salva, nei casi più gravi, la sospensione

della concessione;

che, ad avviso dell'autorità remittente, dette norme

contrasterebbero con il principio di eguaglianza, in quanto

disciplinano nello stesso modo situazioni che presenterebbero

elementi soggettivi ed oggettivi profondamente diversi, non

distinguendo neppure fra televisioni e radio, nonché fra soggetti

che trasmettono con più reti nazionali e soggetti che possiedono una

sola emittente a diffusione locale; e violerebbero gli artt. 21 e 41

della Costituzione, impedendo la libera scelta dell'indirizzo

editoriale e dei programmi della emittente, espressione delle

libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica;

che, inoltre, il principio di eguaglianza sarebbe violato anche

per la mancata previsione di un parametro di commisurazione della

sanzione basato sull'entità del vantaggio che deriva all'emittente

dalla violazione;

che, infine, le norme impugnate sarebbero illegittime per la

asserita irragionevole sproporzione, rispetto alla gravità delle

violazioni, delle sanzioni pecuniarie previste, con un minimo che

sarebbe eccessivo per le emittenti locali ed un massimo che sarebbe

irragionevolmente modesto per le emittenti nazionali, sproporzione

aggravata dalla mancata previsione di un parametro di commisurazione

della sanzione basato sull'entità del vantaggio conseguito dalla

emittente con la violazione;

che la seconda questione, sollevata in riferimento ai medesimi

parametri, investe gli artt. 16 e 20 della legge n. 223 del 1990,

relativi rispettivamente al regime delle concessioni per gli impianti

di radiodiffusione sonora e televisiva privata e agli obblighi di

programmazione dei concessionari, disposizioni che sarebbero sospette

di incostituzionalità nella parte in cui "non consentono di

autorizzare radiotelevisioni tematiche, prevedendo invece solo quelle

generaliste, con le conseguenti irragionevoli limitazioni alla

libertà di programmazione, contrastanti coi possibili e legittimi

interessi editoriali", impedendo in particolare di realizzare

emittenti che trasmettano per tutto il tempo pubblicità, pur se

intervallata da servizi di informazione: con violazione degli artt.

21 e 41 della Costituzione, nonché del principio di eguaglianza di

cui all'art. 3, in quanto tale limitazione non è posta agli editori

di pubblicazioni a stampa;

che davanti alla Corte si è costituita la società ricorrente

nel giudizio a quo chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate

costituzionalmente illegittime, per le ragioni esposte nella

ordinanza di rimessione;

che, secondo la parte privata, inoltre, gli artt. 16 e 20 della

legge impugnata, configurando un regime di concessione che sarebbe

presupposto dalla sanzione applicata, si porrebbero in contrasto con

il principio per cui la diffusione radiotelevisiva costituisce un

diritto soggettivo perfetto, non assoggettabile a concessione;

che è intervenuto altresì nel giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo che sia dichiarata non fondata la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 8, e

31, comma 3, della legge n. 223 del 1990; e che sia dichiarata

inammissibile, o in subordine infondata, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 16 e 20 della stessa legge;

che, quanto alla prima questione, l'Avvocatura erariale nega che

l'art. 8, comma 8, ponendo limiti all'affollamento pubblicitario,

impedisca la libera determinazione della programmazione, in quanto la

norma regolerebbe solo il tempo di trasmissione dei messaggi

pubblicitari, in attuazione di esigenze di regolamentazione della

pubblicità, riconosciute meritevoli di tutela dalla giurisprudenza

costituzionale; e nega che la stessa norma violi il principio di

eguaglianza, poiché essa disciplina in modo differenziato, in base a

scelte legislative non irragionevoli, la radiodiffusione sonora in

ambito locale e nazionale, e quella effettuata da concessionari a

carattere comunitario, nonché la pubblicità radiofonica e quella

televisiva;

che, secondo l'interveniente, sarebbe altresì infondato

l'addebito di irragionevolezza mosso all'art. 31, comma 3, della

legge, dato che la sanzione prevista è ampiamente modulabile fra un

minimo ed un massimo, sia da parte dell'autorità che la irroga, sia

da parte del giudice che ne controlla l'applicazione;

che la seconda questione, relativa agli artt. 16 e 20 della legge

n. 223 del 1990, secondo l'interveniente sarebbe priva di rilevanza,

e comunque infondata, anzitutto per le medesime ragioni svolte a

proposito dell'art. 8, comma 8, tenendo anche conto che fra i criteri

oggettivi previsti per il rilascio della concessione, essenziali

nell'ambito del sistema, sono compresi quelli relativi alla qualità

dei programmi; né sussisterebbe la pretesa violazione del principio

di eguaglianza in relazione alla diversa disciplina relativa ai

giornali, poiché gli editori di questi ultimi non sono concessionari

di un bene pubblico; mentre appartiene alla ragionevole

discrezionalità del legislatore disciplinare la programmazione

televisiva e radiofonica, ivi compresa la pubblicità, in vista anche

della tutela degli interessi della stampa;

Considerato che, delle due questioni sollevate dal remittente, solo

la prima appare ammissibile sotto il profilo della sussistenza,

plausibilmente motivata, della rilevanza, mentre la seconda, relativa

agli artt. 16 e 20 della legge n. 223 del 1990, appare ictu oculi

priva di rilevanza;

che, infatti, il giudice a quo chiamato a giudicare sulla

legittimità di una sanzione applicata per violazione delle norme sui

limiti massimi di affollamento pubblicitario nell'ambito della

programmazione radiofonica, non deve fare applicazione alcuna delle

disposizioni sul regime di concessione per l'esercizio delle

emittenti radiotelevisive, disciplinato dall'art. 16, in quanto i

limiti imposti alla pubblicità sono indipendenti dal regime

giuridico scelto dal legislatore per l'esercizio dell'attività

radiotelevisiva; né è chiamato ad applicare le specifiche

disposizioni contenute nel comma 18 di detto art. 16 sui tempi minimi

settimanali di programmazione che le emittenti locali debbono

dedicare all'informazione e a programmi di carattere non commerciale

legati alla realtà locale, poiché la limitazione quantitativa

oraria dei messaggi pubblicitari, la cui violazione ha dato luogo

alla sanzione irrogata nella specie, trova autonomo e compiuto

fondamento nel solo art. 8, comma 8, della legge; né deve applicare,

infine, le disposizioni dell'art. 20 della legge, concernenti gli

obblighi di programmazione, che, per quanto riguarda le emittenti

radiotelevisive locali, si esauriscono nella imposizione di un minimo

di ore giornaliere e settimanali di programmazione, indipendentemente

dal contenuto di questa;

che peraltro l'asserita esclusione di radiotelevisioni

"tematiche" non trova alcun fondamento nelle norme denunciate, che si

limitano a porre i vincoli dianzi ricordati in tema di durata della

programmazione e di spazi minimi da riservare all'informazione;

che pertanto tale questione va dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza;

che le disposizioni oggetto della prima questione, vale a dire

gli artt. 8, comma 8, e 31, comma 3, della legge n. 223 del 1990 sono

state oggetto, dopo l'emanazione della ordinanza di rimessione, di

modificazioni legislative, ad opera, rispettivamente, dell'art. 1,

comma 18, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per

l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle

telecomunicazioni), convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,

nel testo introdotto dalla legge di conversione, e dell'art. 3, comma

3, lettera b) numero 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249

(Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e

norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

che, in particolare, la disposizione da ultimo citata ha

stabilito che, "in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti

nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva

in ambito locale, le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6

agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo", così modificando

sostanzialmente il contenuto normativo oggetto di censura;

che appare opportuno rimettere al giudice a quo a cui vanno

restituiti gli atti limitatamente alla questione di legittimità

costituzionale relativa agli artt. 8, comma 8, e 31, comma 3, della

legge n. 223 del 1990, ogni valutazione di sua competenza circa la

applicabilità nel giudizio pendente delle citate disposizioni

sopravvenute, nell'ambito di un nuovo esame della questione alla luce

dello jus superveniens.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20 della legge 6 agosto

1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della

Costituzione, dal pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Verona per nuovo

esame della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8,

comma 8, e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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