Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 86/2004

    Questione infondata
    9 marzo 2004

    I requisiti che debbono essere posseduti dalle Società di altri Stati CE per la prosecuzione nell’esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono integralmente parificati a quelli prescritti per le società di nazionalità italiana. A tale risultato si può giungere attraverso una interpretazione delle norme che tenga conto della loro ‘ratiò nonché della necessità di evitare di attribuire loro un significato confliggente con i principi costituzionali e comunitari. Non è pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e del comma 3 dell’art. 1 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, basata su una interpretazione che ravvisava una discriminazione fra società italiane e società costituite in altri Stati comunitari.

    Art. 17 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost.

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  • Sentenza n. 420/1994

    Illegittimità dichiarata
    7 dicembre 1994

    Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 11, della legge 6 agosto 1990 n.…

    Art. 15 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 3 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1993 al 8 settembre 2005. 506 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' concessionarie private costituite in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle societa' stesse o il loro collegamento, non puo' appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, societa', con o senza personalita' giuridica, di cittadinanza o nazionalita' estera, ne' a societa' fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle societa' estere non si applicano nei confronti di societa' costituite in Stati appartenenti alla Comunita' economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocita'. I titolari di quote di partecipazione a societa' concessionarie private non aventi personalita' giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalita' italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a societa' in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata purche' siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le societa' con azioni quotate in borsa che esercitino le imprese soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle societa' che esercitano le imprese anzidette, sono equiparate alle persone fisiche. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 16 o dall'articolo 12, comma 2, e' nullo. E' parimenti nullo di trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di societa' concessionarie private che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o piu' del 2 per cento se trattasi di societa' quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore al 20 per cento del capitale della societa' concessionaria privata, la stessa societa' e' tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante e' tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garanteaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art17 · fonte del testo

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