Corte costituzionale

Ordinanza n. 358/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/10/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 15, comma 11, e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990,

n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato),

promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1997 dal pretore di

Caltagirone, sezione distaccata di Mineo, sul ricorso proposto da

Piero Di Fazio avverso una ordinanza-ingiunzione del Garante per la

radiodiffusione e l'editoria, iscritta al n. 346 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 13 marzo 1997, emessa nel corso di

un giudizio di opposizione avverso una ordinanza-ingiunzione del

Garante per la radiodiffusione e l'editoria, il pretore di

Caltagirone, sezione distaccata di Mineo, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 21, 24 e 25, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

15, comma 11, e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223

(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato):

che ad avviso del rimettente le norme impugnate, che prevedono

rispettivamente il divieto - tra altre ipotesi - della trasmissione

televisiva di film che non abbiano ottenuto il nulla osta per la

proiezione o che siano stati vietati ai minori di diciotto anni, e la

relativa sanzione amministrativa per il caso di violazione del

divieto di trasmissione, sarebbero in contrasto con gli indicati

parametri costituzionali, sotto vari profili;

che per un primo profilo vi sarebbe contrasto con il principio

generale di legalità (art. 25 della Costituzione, in relazione

all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689) e con i parametri

costituzionali di ragionevolezza delle norme e del diritto di difesa

(artt. 3 e 24 della Costituzione), ad esso sottesi, perché la

disciplina dell'illecito sarebbe integrata da un atto amministrativo

- il diniego del nulla osta o il provvedimento che esclude i minori

dalla visione di un film - sul quale il giudice dell'opposizione può

effettuare una verifica puramente formale, non essendogli consentita

una indagine né sui contenuti dell'opera cinematografica né sulla

congruità della limitazione disposta; una irragionevolezza che

risulterebbe ulteriormente sottolineata dalla indeterminatezza e

dalla possibile variabilità nel tempo dei parametri di giudizio che

conducono le istanze amministrative alla determinazione di escludere

i minori dalla visione di un film;

che, per un secondo profilo, sarebbe da ravvisare una violazione

del principio di uguaglianza, alla stregua del raffronto con la

diversa disciplina prevista nell'ipotesi del comma 10 dell'art. 15

della legge n. 223 del 1990, nella quale ricade anche il caso di un

film che ottenga il nulla osta attraverso il silenzio-assenso,

disciplina in base alla quale è invece consentito al giudice un

sindacato "sostanziale" sull'opera e sui suoi contenuti;

che ulteriore lesione dei principi di uguaglianza e di

ragionevolezza deriverebbe dal rilievo che alla disciplina impugnata

potrebbe sottrarsi un'opera composta da parti di film vietati ai

minori o da scene montate in modo da comporre un programma ma non un

film;

che infine sarebbe individuabile, secondo il rimettente, anche la

violazione del principio costituzionale di libertà di manifestazione

del pensiero per l'impossibilità di verificare in sede

giurisdizionale la conformità dell'opera al limite del buon costume

(art. 21 della Costituzione);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione sotto ogni

profilo.

Considerato che il giudice rimettente, in sede di opposizione al

provvedimento sanzionatorio del Garante per la radiodiffusione e

l'editoria, preso a norma dell'art. 31, comma 3, della legge 6 agosto

1990, n. 223, dubita della legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 21, 24 e 25, secondo comma, della

Costituzione, dell'art. 15, comma 11, e dello stesso art. 31, comma

3, della legge n. 223 del 1990, i quali fanno divieto di trasmissione

televisiva dei film cui sia stato negato il nulla osta per la

proiezione in pubblico oppure che siano stati vietati ai minori di

diciotto anni, prevedendo la relativa sanzione, per il caso di

violazione del divieto;

che il giudice rimettente - sull'assunto che il pretore, chiamato

a pronunciarsi in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione con

la quale la sanzione suddetta è stata irrogata, possa effettuare una

verifica di legittimità meramente formale circa i presupposti di

fatto dell'illecito ma gli sia preclusa l'indagine circa il contenuto

del film ai fini della valutazione della validità del provvedimento

amministrativo che nega il nulla osta o impone il divieto ai minori

di diciotto anni - ritiene che l'individuazione in concreto

dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 15, comma 11, della

legge n. 223 del 1990 finisca così per essere rimessa alle

determinazioni meramente discrezionali della pubblica

amministrazione, in assenza di un sindacato di merito presso il

giudice dell'opposizione;

che il giudice rimettente, inoltre, ritiene che la disciplina

della revisione dei film stabilita con la legge 21 aprile 1962, n.

161 - relativamente, in particolare, al potere di negare il nulla

osta e di escludere la visione ai minori di diciotto anni - per la

genericità, l'elasticità e la mutevolezza nel tempo dei parametri

di giudizio forniti dalla legge alle speciali Commissioni di primo e

secondo grado chiamate a esprimere al Ministro per il turismo e lo

spettacolo il parere previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge

stessa, sia tale da comportare lesione dei sopra indicati articoli

della Costituzione, anche sotto il profilo dell'irragionevole

diversità di trattamento cui sarebbero assoggettati i film che

ottengono il nulla osta per silenzio-assenso (art. 6 della legge n.

161 del 1962) nonché le opere filmiche risultanti dal montaggio di

sequenze di altri film o di altre registrazioni visive;

che, tuttavia, i dubbi di costituzionalità sollevati sulle norme

sottoposte al giudizio sono destinati ad apparire palesemente privi

di fondamento, non appena si consideri (a) che il giudice rimettente

- come anch'egli riconosce nell'ordinanza di rimessione - è chiamato

a pronunciarsi, in applicazione dell'art. 23 della legge n. 689 del

1981, esclusivamente sulla opposizione contro il provvedimento del

Garante per la radiodiffusione e l'editoria che irroga la sanzione

amministrativa a norma dell'art. 31, comma 3, della legge n. 223 del

1990, a carico del titolare di un'emittente televisiva che abbia

violato il divieto "formale" previsto dall'art. 15, comma 11, della

medesima legge; (b) che le diverse questioni che possono porsi circa

i poteri dell'autorità amministrativa sulla programmazione dei film,

a norma degli articoli 1-7 della legge n. 161 del 1962, e circa la

difesa delle posizioni soggettive che possono venire in

considerazione a tale proposito - posizioni, sia oggettivamente che

soggettivamente, del tutto diverse da quelle che possono essere

vantate da chi il film non produce ma successivamente diffonde - sono

dalla legge assegnate alla giurisdizione amministrativa, chiamata a

pronunciarsi, su ricorso degli interessati, anche nel merito (art. 8

della legge n. 161 del 1962); (c) che i principi invocati dal giudice

rimettente hanno tutti a che vedere con la disciplina della revisione

dei film e non invece con la distinta e diversa disciplina degli

obblighi dei titolari di stazioni emittenti televisive e con la

tutela delle loro posizioni soggettive;

che pertanto le norme costituzionali invocate a parametro nel

presente incidente di costituzionalità risultano radicalmente

inidonee ad argomentare l'illegittimità costituzionale delle norme

sottoposte al giudizio di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 15, comma 11, e 31, comma 3, della legge 6

agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico

e privato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 21, 24 e 25,

secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Caltagirone,

sezione distaccata di Mineo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari