Quando negli articoli successivi e' richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:

  • a)se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
  • b)se si tratta di rinvio alla legge italiana. L'applicazione del comma 1 e' tuttavia esclusa:
  • a)nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate;
  • b)riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
  • c)in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30132/2025

    14 novembre 2025

    In tema di successioni transnazionali, nel caso in cui la legge nazionale del defunto che regola la successione - come individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218 del 1995 - sottopone i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due masse autonome, ciascuna soggetta a differenti regole, sicché di tale scissione si deve tener conto anche per i debiti ereditari, escludendo che i debiti non correlati immediatamente alla gestione e all'utilizzo dei beni immobili possano incidere sulla determinazione del loro valore.

    Art. 13 · Art. 456 c.c. · Art. 46 Diritto internazionale privato

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art13 · fonte del testo

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