Art. 34 — Legittimazione
ARICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Testo vigente dal 7 febbraio 2014
ARICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Testo vigente dal 7 febbraio 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1995 al 7 febbraio 2014. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La legittimazione per susseguente matrimonio e' regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento. Negli altri casi, la legittimazione e' regolata dalla legge dello Stato di cui e' cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.aggiunto: ARICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art34 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.