Art. 46 — Successione per causa di morte

La successione per causa di morte e' regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredita' si tratta, al momento della morte. Il soggetto della cui eredita' si tratta puo' sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva piu' in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta. La divisione ereditaria e' regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o piu' beni ereditari.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 46, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30132/2025

    14 novembre 2025

    In tema di successioni transnazionali, nel caso in cui la legge nazionale del defunto che regola la successione - come individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218 del 1995 - sottopone i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due masse autonome, ciascuna soggetta a differenti regole, sicché di tale scissione si deve tener conto anche per i debiti ereditari, escludendo che i debiti non correlati immediatamente alla gestione e all'utilizzo dei beni immobili possano incidere sulla determinazione del loro valore.

    Art. 46 · Art. 456 c.c. · Art. 13 Diritto internazionale privato

    Rassegna di novembre 2025, p. 52 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art46 · fonte del testo

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